Caccia al Capriolo in Piemonte: FIDC Boccia il Divieto nelle Zone PSA. «Illogico e Illegittimo»
La Federazione Italiana della Caccia (FIDC) del Piemonte ha presentato un ricorso urgente chiedendo l'annullamento parziale della Delibera Regionale n. 5-2599 del 25 maggio 2026. Al centro della contesa: il blocco della caccia di selezione al capriolo nelle aree soggette a restrizioni per la Peste Suina Africana (PSA), una misura definita dalla Federazione «priva di fondamento tecnico e giuridico».
Mentre la stagione venatoria si avvicina, centinaia di cacciatori, Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e Aziende Faunistico-Venatorie (AFV) rischiano di subire gravi danni economici e gestionali a causa di quello che viene definito un «paradosso amministrativo». La richiesta di riesame in autotutela punta a sbloccare immediatamente i prelievi nel Basso Piemonte.
📋 Il Nodo Gordiano: Contraddizioni nella Delibera Regionale
La protesta nasce da una palese incongruenza interna allo stesso atto amministrativo della Giunta Regionale. Nel documento approvato il 25 maggio 2026, la colonna tecnica preliminare afferma esplicitamente che:
«Il numero complessivo di capi da abbattere risulta essere nei margini fissati dall’OGUR con una ripartizione corretta tra le varie classi di sesso ed età... Alla luce di ciò non si rilevano motivi ostativi all’approvazione del piano.»
Tuttavia, nella colonna finale destinata ai territori delle Zone di Restrizione PSA, compare la dicitura secca: «NON ATTUABILE». Per FIDC Piemonte, questa contraddizione configura un eccesso di potere e un danno ingiustificato per gli operatori del settore.
⚖️ Le 4 Ragioni dell'Impugnazione: Perché il Divieto non Sta in Piedi
Nel documento firmato dal Presidente Regionale Guido Dellarovere, vengono elencate quattro motivazioni tecniche e giuridiche che rendono il divieto insostenibile:
1. Vacanza di Potere del Commissario PSA
La struttura commissariale straordinaria per l'emergenza PSA ha cessato il proprio mandato il 27 marzo 2026. L'Ordinanza n. 7/2025 ha esaurito gli effetti il 12 maggio 2026. Sospendere un piano di prelievo regionale in attesa di un parere da un organo ormai vacante e privo di poteri deliberativi è, secondo i legali della Federazione, un atto illegittimo.
2. Irrilevanza Sanitaria della Specie Target
Il capriolo (Capreolus capreolus) non è una specie target né un vettore per la diffusione del virus della Peste Suina Africana. Bloccare la sua caccia per motivi sanitari legati ai suidi (domestici e selvatici) è scientificamente infondato. Non esiste alcun rischio biologico diretto legato al prelievo selettivo dei cervidi in questo contesto.
3. Disparità di Trattamento e Discriminazione
Nelle zone di restrizione PSA sono consentite altre attività antropiche potenzialmente più rischiose per la biosicurezza, come:
- Escursionismo e cicloturismo
- Attività selvicolturali e taglio boschi
- Raccolta di prodotti del sottobosco (funghi, frutti)
- Accesso libero ai fondi agricoli
Bloccare solo la caccia di selezione, lasciando libere tutte le altre attività, crea una evidente disparità di trattamento a danno esclusivo dei cacciatori, esponendo la Regione a ricorsi per eccesso di potere e violazione del principio di uguaglianza.
4. Danno Economico e Squilibrio Ecologico
Il blocco improvviso genera:
- Danno economico immediato per ATC, AFV e Agriturismi Venatori che hanno già investito nella pianificazione stagionale.
- Squilibrio faunistico: L'impossibilità di effettuare il prelievo selettivo porta a un aumento incontrollato della densità di caprioli, con conseguenti danni alla vegetazione e alle colture agricole, oltre a un maggior rischio di incidenti stradali.
🇮🇹 Il Caso Liguria: Un Confronte Imbarazzante per il Piemonte
Uno degli argomenti più forti sollevati da FIDC è il confronto con la vicina Regione Liguria. Nonostante condivida la stessa problematica sanitaria e le medesime zone di restrizione PSA, la Liguria ha autorizzato regolarmente l'avvio della caccia di selezione al capriolo, prevista per il 3 giugno 2026.
«Non sussistono motivazioni tecniche o giuridiche idonee a giustificare un’applicazione così restrittiva e penalizzante dei protocolli da parte della sola Regione Piemonte rispetto a territori limitrofi e speculari», sottolinea la nota di FIDC.
Questa discrepanza tra due regioni confinanti rafforza la tesi della discrezionalità arbitraria e della mancanza di uniformità nell'applicazione delle norme di biosicurezza a livello nazionale.
🔍 Analisi Aggiuntiva: Cosa Rischia il Territorio Senza Gestione
Oltre agli aspetti legali, ci sono conseguenze pratiche che riguardano tutti i cittadini, non solo i cacciatori. La mancata attuazione del piano di prelievo nel Basso Piemonte potrebbe avere effetti a catena sull'ecosistema locale.
In primo luogo, la sovrappopolazione di caprioli in assenza di predatori naturali efficienti (come lupi, la cui presenza non è capillare in tutte le zone agricole) porta a un incremento significativo dei danni alle coltivazioni. Gli agricoltori della pianura piemontese, già alle prese con le criticità della PSA sui cinghiali, si troverebbero a dover gestire anche l'aumento dei cervidi senza gli strumenti di controllo previsti dalla legge 157/92.
In secondo luogo, c'è il tema della sicurezza stradale. Le zone del Basso Piemonte sono attraversate da numerose strade provinciali e statali ad alta percorrenza. La densità di caprioli è direttamente correlata al numero di investimenti animali, che rappresentano un pericolo concreto per gli automobilisti e un costo per la collettività in termini di soccorsi e riparazioni. La caccia di selezione è riconosciuta come uno degli strumenti più efficaci per mantenere le popolazioni di ungulati sotto la soglia di guardia critica per la viabilità.
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